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Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012

Mancata costituzione delle parti - Notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore costituito in primo grado - Validità - Esclusione - Alla parte personalmente - Necessità.

L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi sia stata costituzione delle parti è affetto da vizio di notifica, ove l'atto stesso, in violazione dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché alla parte personalmente. Pertanto, all'appellante deve essere fissato un termine per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012

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