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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 23/02/2012

Elezione di domicilio ex art. 330 cod. proc. civ. presso professionista diverso dal precedente - Mancata revoca del mandato rilasciato per tutti gli eventuali gradi di giudizio - Notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso il primo difendore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Costitituzione in giudizio della parte - Sanatoria - Ammissibilità.

Nel caso in cui nella notificazione della sentenza, la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa e presso il quale essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso lo studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente; con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 23/02/2012