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Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.

Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.

L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività. Né dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012