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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011

Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011