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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - contrasto di giudicati – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30245 del 30/12/2011

Corte di cassazione - Decisione della causa nel merito - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È inammissibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di decisione della causa nel merito, per pretesa violazione di un giudicato interno al processo, non essendo questa violazione riconducile al combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis cod. proc. civ.. Peraltro tale inammissibilità non comporta alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza dei presupposti per ritenere non manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30245 del 30/12/2011