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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012

Principio di autosufficienza del ricorso - Fondamento - Motivi di appello - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze in tema di violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012