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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21977 del 24/10/2011

Notifica dell'impugnazione - Frazionamento in più atti - Esclusione - Copia del ricorso notificata - Mancanza di una o più pagine - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.

La notifica dell'impugnazione non può essere frazionata in più atti, ancorché notificati entro i termini di decadenza fissati dalla legge. Pertanto, ricorrendo tale eventualità, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre avere riguardo alla esaustività complessiva del primo ricorso notificato (indimente dall'atto integrativo, che è privo di efficacia sanante). Ne consegue che la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21977 del 24/10/2011