Skip to main content

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - correzione della motivazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014

Riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota - Assenza di motivazione sul punto - Verifica della correttezza della liquidazione - Integrazione della motivazione - Ammissibilità ex art. 384 cod. proc. civ.

Qualora sia impugnata per cassazione la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, deducendo l'immotivata riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota spese prodotta dalla parte, e non siano necessari accertamenti di fatto, è consentito alla Corte verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata in applicazione dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014