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Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24801 del 21/11/2014

Decesso della parte successivo alla sentenza di primo grado - Notificazione agli eredi precedentemente costituiti - Corretta instaurazione del contraddittorio - Mancata specificazione della loro qualifica - Irrilevanza - Fondamento.

Nell'ipotesi di decesso di una parte in epoca successiva alla sentenza di primo grado, il contraddittorio in appello s'instaura regolarmente ove si proceda, oltre che all'erronea notifica nei confronti del "de cuius", alla corretta notifica nei confronti delle altre parti costituite, sia pure senza richiami alla loro qualità di successori della parte deceduta, in quanto l'inosservanza di tale onere di specificazione non ha effetti invalidanti qualora siano stati evocati in giudizio tutti i soggetti rimasti come unici legittimati passivi sul piano processuale.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24801 del 21/11/2014