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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015

Errore materiale - Ricorso per la correzione - Precedente mandato al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Estensione.

La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015