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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18333 del 27/08/2014

Distruzione o smarrimento dell'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione - Smarrimento dopo la pubblicazione - Ricostruzione - Sospensione del termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Esclusione.

Il termine annuale di decadenza per l'impugnazione della sentenza non notificata, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., non resta sospeso nel caso in cui l'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione sia andato distrutto o smarrito dopo la sua pubblicazione e dello stesso sia stata disposta la ricostruzione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18333 del 27/08/2014