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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19944 del 22/09/2014

Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19944 del 22/09/2014