Skip to main content

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014

Giudizio camerale di appello - Termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, disciplinato dal rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014