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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016

Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza.

La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016