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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016

Utilizzazione di un mezzo inammissibile - Mancato rilievo da parte dal giudice e contestuale rigetto del mezzo - Deduzione della omessa declaratoria di inammissibilità come motivo di impugnazione ad opera della parte che vi abbia dato causa - Esclusione - Ragioni.

In materia di impugnazione, la parte che utilizzi un mezzo inammissibile, senza che sul punto il giudice nulla rilevi, limitandosi invece a rigettarlo, non può successivamente dolersi di tale circostanza, difettando, sullo specifico punto dell'ammissibilità del mezzo, il requisito della soccombenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016