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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013

Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ. - Irrilevanza dello "jus superveniens" se inapplicabile - Collegio arbitrale costituito prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Applicabilità dell'abrogato art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 sulla composizione del collegio arbitrale. Conseguente irrilevanza in sede di giudizio di rinvio delle modifiche legislative successive alla sentenza di legittimità.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc., civ., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame. (Nella specie, la S.C., pertanto, in relazione a principio di diritto enunciato con riguardo a giudizio arbitrale svoltosi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha escluso che la norma sopravvenuta comportasse il superamento dello stesso ai fini del giudizio di validità espresso nella precedente decisione, alla stregua della disciplina di cui all'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quanto alla validità della clausola compromissoria e alla composizione del collegio arbitrale).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013