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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20177 del 03/09/2013

Dichiarazione di inammissibilità - Conseguenze - Onere del giudice di indicare i fatti nuovi o estranei che la nuova domanda richiede di esaminare - Necessità.

Nel giudizio di appello il giudice deve motivare specificamente - nel dichiarare una domanda inammissibile perché nuova - quali fatti nuovi od estranei alla materia oggetto del contraddittorio fra le parti tale domanda richieda di esaminare rispetto a quelli inizialmente prospettati e discussi nel corso del giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20177 del 03/09/2013