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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23529 del 16/10/2013

Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità.

L'acquiescenza contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23529 del 16/10/2013