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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013

Contumace - Notifica della sentenza alla parte personalmente agli effetti del termine ex art. 325 cod. proc. civ. - Necessità - Notifica eseguita per ottenere la dichiarazione di esecutività di sentenza straniera - Irrilevanza.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013