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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9687 del 22/04/2013

Acquiescenza alla sentenza impugnata - Conseguente venir meno dell'interesse alla proposta impugnazione - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

L'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest'ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., disattendendo la corrispondente eccezione, ha ritenuto che non costituisse manifestazione univoca della volontà di rinunciare alla proposta impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato - che aveva annullato un decreto di stato di emergenza - un comportamento meramente negativo consistito nell'omessa emanazione, ad opera delle autorità ricorrenti, di atti diretti a prolungare lo stato medesimo).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9687 del 22/04/2013