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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4605 del 22/02/2013

Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Omissione della descrizione di un motivo di ricorso poi valutato e deciso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione.

Il limite dell'errore percettivo chiaramente posto dalla legge alla revocazione della sentenza della Corte di cassazione riconduce l'ambito di ammissibilità di detta impugnazione all'ipotesi di svista o mancata attenzione su di un fatto materiale o processuale che si traduca in una omessa percezione dell'esistenza stessa di un motivo di ricorso, escludendo, così, quella - riconducibile ai vizi della completezza grafica o della intelligibilità logica della statuizione - della decisione consapevolmente assunta ma incomprensibilmente esternata. Non ricorre, quindi, un siffatto errore quando la Corte, pur completamente omettendo, alla stregua del cogente disposto degli articoli 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (ed a maggior ragione ove si adotti una motivazione semplificata), la descrizione del motivo che si accinge ad esaminare, ne argomenti poi la sua valutazione e decisione, indefettibilmente esternandole con proposizioni comprensibili.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4605 del 22/02/2013