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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011

Rinuncia agli atti del giudizio nel giudizio di cassazione - Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 306 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev'essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere "accettizio" e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011