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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12004 del 31/05/2011

Nullità della notificazione dell'atto d'appello - Impugnazione tardiva - Incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario - Necessità - Conseguenze.

L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l'atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12004 del 31/05/2011