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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12236 del 06/06/2011

Morte del procuratore - Notifica alla parte personalmente - In forma esecutiva - Effetti - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Configurabilità.

La notifica della sentenza personalmente alla controparte, già costituita a mezzo di procuratore, costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del procuratore stesso, ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12236 del 06/06/2011