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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011

Tardivo - Ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio - Portata - Notifica anche al contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.

In tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice non sia stato dato seguito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011