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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4753 del 25/02/2011

Deposito della sentenza impugnata - Dichiarazione di conformità all'originale emessa dall'autorità competente - Necessità - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

Secondo quanto prescrive l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile qualora non risulti dal fascicolo di ufficio, recante i documenti originali allegati allo stesso, che sia stata depositata unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento impugnato, contenente, come tale, la certificazione di conformità all'originale proveniente da chi ha autorità per verificarne la corrispondenza all'originale stesso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4753 del 25/02/2011