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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 31/03/2011

Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc.civ. - Inammissibilità.

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod.proc.civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero, come nella specie, eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 31/03/2011