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Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011

Revocazione - Ricorso in Cassazione - Regime giuridico ante legge n. 69 del 2009 - Art. 366 bis cod. proc. civ. - Applicabilità alle ipotesi di revocazione ex art. 391 ter cod. proc. civ. - Configurabilità.

Al ricorso per revocazione proposto davanti alla Corte di Cassazione nella vigenza del regime giuridico anteriore alla legge n. 69 del 2009, la previsione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., secondo la quale la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto sul quale si fonda la richiesta revocazione, si applica non solo nel caso in cui il vizio revocatorio abbia ad oggetto l'errore di fatto (art. 391 bis cod. proc. civ.) ma anche quando riguardi una delle altre ipotesi di revocazione richiamate dall'art. 391 ter cod. proc. civ. (Nella specie, il dolo di una delle parti).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011