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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011

Sentenze di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. civ. - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perchè l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011