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Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi– Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 20/01/2011

Decreti di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso; tale produzione comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha negato la sospensione dell'attività liquidatoria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 20/01/2011