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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011

Estinzione del procedimento - Rinuncia intervenuta dopo la fissazione della trattazione - Assunzione del provvedimento - Composizione collegiale - Necessità - Forma - Ordinanza - Fondamento.

La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011