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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7190 del 25/03/2010

Requisiti - Coordinamento con il principio "iura novit curia" - Necessità - Fattispecie.

Il principio di necessaria specificità dei motivi d'appello - secondo cui la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa, idonea a contrastare la motivazione di quest'ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità - va coordinato con il principio "jura novit curia" che, ai sensi dell'art. 113, cod. proc. civ., presiede alla soluzione delle questioni di diritto, essendo invece necessario, per il c.d. giudizio di fatto, pronunciare "iuxta alligata et probata", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. , in riforma della sentenza impugnata ha affermato che le censure contenute nei motivi d'appello consistevano nella contestazione della soluzione giuridica adottata dal tribunale - secondo cui dalle norme comunitarie richiamate in ricorso non poteva derivare alcuna posizione soggettiva tutelabile - ed erano pertanto idonee ad introdurre nel giudizio di appello la relativa "quaestio juris" ed a suscitare l'obbligo del giudice di pronunciare in ordine alla medesima a prescindere dall'allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare l'erroneità della pronuncia di primo grado).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7190 del 25/03/2010