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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 303 del 12/01/2010

Motivo di ricorso - "Error in procedendo" - Atti processuali sui quali il ricorso si fonda - Deposito entro il termine di cui all'art. 369, quarto comma, cod. proc. civ. - Necessità.

L'art. 369, quarto comma, cod. proc. civ. nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d'improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 303 del 12/01/2010