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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3717 del 17/02/2010

Chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 cod. proc. civ. - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Partecipazione del terzo al giudizio di primo grado - Sua mancata citazione in appello - Violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. - Sussistenza - Cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio - Necessità.

La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 cod. proc. civ. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3717 del 17/02/2010