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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18104 del 04/08/2010

Eccezione di prescrizione - Sentenza d'appello non definitiva di rigetto - Ricorribilità per cassazione ai sensi del novellato art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

Non è ricorribile per cassazione, la sentenza d'appello non definitiva la quale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. la prosecuzione nel merito, in virtù di quanto stabilito nell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. norma che, nel testo sostituito dall'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 40 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), distingue tra le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", assoggettandole all'impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all'impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all'impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18104 del 04/08/2010