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IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010

Pubblico impiego privatizzato - Giudice del lavoro - Applicazione delle relative norme processuali - Forme e termini dell'appello - Riferimento alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice - Rito adottato (del lavoro) - Funzione enunciativa della natura della controversia - Eventuale erroneità di tale qualificazion - Irrilevanza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare.

In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indimente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc .civ.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010