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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010

Facoltà di proporre impugnazione - Spettanza - Soggetto partecipe del precedente grado e soccombente - Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione - Prova del decesso e della qualità di erede - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.

Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010