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IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17110 del 21/07/2010

Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Errore di fatto - Nozione - Errore di percezione - Contenuto - Esplicita supposizione errata della sussistenza o insussistenza di un fatto - Omesso rilievo della tardività del ricorso per cassazione deciso dalla sentenza oggetto di ricorso per revocazione - Vizio di motivazione - Improponibilità.

La tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto non si tratta della errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità ma dell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17110 del 21/07/2010