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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 17/05/2010

Giudizio di cassazione - Ricorso e controricorso - Obbligo di deposito di atti o documenti - Violazione - Predicabilità - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso o il controricorso si fondano è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 17/05/2010