Skip to main content

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010

Sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente millecento euro - Vizi denunciabili - Violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del giudice di pace per violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, atteso che le norme con le quali sono fissati gli onorari e i diritti di avvocato e di procuratore non sono includibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, considerandosi, altresì, che sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa, poi, regolarsi secondo equità anche nella quantificazione delle spese processuali relative allo stesso processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010