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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006

Nullità della procura - Conseguenze - Nullità della citazione - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Necessità.

L'eventuale nullità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro, che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006