Skip to main content

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1574 del 26/01/2005

Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Condizioni.

In tema di notificazione degli atti di impugnazione (nella fattispecie, ricorso per cassazione), la mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica, o l'uso di formule generiche quali "ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notificazione, a condizione che nel contesto dell'atto notificato sia indicato in modo non equivoco il soggetto che ha richiesto la notificazione, o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1574 del 26/01/2005