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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10358 del 17/05/2005

Irreperibilità di quest'ultimo nel luogo indicato dall'istante - Rilevanza - Limiti - Rinnovazione della notificazione - Modalità - Esecuzione entro il termine fissato per l'impugnazione - Necessità.

Con riguardo agli atti da notificare entro un termine perentorio, l'ordinamento processuale, nel caso di mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e indimente dalle ragioni che l'abbiano determinato, non contempla sospensioni o proroghe di quel termine, il cui inutile decorso resta perentoriamente sanzionato da decadenza; tale regola non trova deroga nell'ipotesi di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, secondo la previsione dell'art. 330 primo comma cod. proc. civ., di modo che, ove l'ufficiale giudiziario non sia in grado di consegnare copia dell'atto per il mancato reperimento del difensore nel luogo indicato dall'istante, rimane ferma la necessità di rinnovare il procedimento di notificazione e di portarlo a buon fine prima della scadenza del tempo tassativamente assegnato, restando a carico del notificante il rischio che le diverse modalità con le quali deve essere ripetuta la notificazione non permettano in concreto di rispettare il termine stesso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10358 del 17/05/2005