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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013

Nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Notificazione del ricorso per cassazione presso il diverso procuratore domiciliatario costituito in primo grado - Rituale deposito del controricorso con difesa nel merito - Raggiungimento dello scopo della notificazione - Ammissibilità dell'impugnazione - Fondamento.

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013