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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - deliberazione della sentenza - Dispositivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9892 del 11/05/2005

Atto interno - Configurabilità - Conseguenze - Modificabilità - Controversie in materia di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie in tema di rinnovazione della notificazione nulla.

Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione il dispositivo deliberato in camera di consiglio - anche nelle controversie in materia di lavoro e al contrario rispetto a quanto previsto per queste ultime nei giudizi di merito dove si procede alla lettura in udienza - non assume rilevanza esterna, ma è un atto avente valore meramente interno; conseguentemente, atteso che le sentenze hanno valore d'atto giurisdizionale solo con la pubblicazione, alla Corte è consentito modificare l'originario dispositivo sino a tale momento. (In applicazione di tale principio la Corte Cass. ha ritenuto legittima la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso incidentale, disposta con dispositivo diverso rispetto ad uno precedente che aveva dichiarato l'inammissibilità dello stesso ricorso incidentale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9892 del 11/05/2005