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impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016

Appello - Rideterminazione officiosa dell'onere delle spese processuali - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva confermato la soccombenza della parte appellante rigettando nel merito domanda in luogo della nullità del ricorso dichiarata dal giudice di primo grado, sicché doveva escludersi un mutamento sostanziale dell'esito complessivo della lite idoneo a giustificare una rideterminazione officiosa delle spese).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016