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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012

Processo con pluralità di parti - Domanda di risarcimento danni proposta contro due soggetti - Dipendenza della responsabilità di uno dal fatto commesso dall'altro - Solidarietà passiva - Inscindibilità della causa - Sussistenza - Conseguenze in tema di notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione - Fattispecie.

Nel processo con pluralità di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due è solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietà passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilità della causa. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata a cura di uno dei coobbligati è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e, perciò, anche del coobbligato solidale che non ha proceduto alla predetta notificazione. (Fattispecie in tema di responsabilità di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012