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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013

Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni.

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013