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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014

Integrazione del contraddittorio ex art. 107 cod. proc. civ. - Finalità - Impugnazione della sentenza da parte del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" - Impugnazione incidentale adesiva ed impugnazione principale od incidentale autonoma - Condizioni.

L'ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ. assolve alla funzione di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, qualora il rapporto controverso sia a lui comune ovvero sia connesso per il titolo o l'oggetto con un altro rapporto intercorrente con un'altra parte. Ne consegue che il terzo chiamato in causa è sempre legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva a quella principale (od incidentale di detta parte), sì da evitare che il giudicato sul rapporto controverso possa produrre effetti pregiudizievoli su quello connesso, mentre può proporre impugnazione avverso la sentenza in via principale od incidentale autonoma soltanto in caso di soccombenza, totale o parziale, rispetto a conclusioni formulate in modo autonomo ovvero a pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014