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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23701 del 06/11/2014

Intervento in appello del litisconsorte pretermesso - Accettazione della causa nella situazione processuale esistente - Assenza di pregiudizio per le altre parti - Rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio o rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23701 del 06/11/2014